Minori riconosciuti dalla sola madre
Ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale 17/02/2002, numero 2, la Provincia di Venezia promuove, coordina e incentiva gli interventi sociali verso i minori riconosciuti dalla sola madre.E' evidente però che gli interventi ed i servizi sociali devono fare riferimento in modo unitario ai bisogni unitari della persona e della famiglia, come ormai da molti anni largamente condiviso a livello tecnico e come risulta, peraltro, da specifiche disposizioni normative, a partire dal D.P.R. n. 616/1977, dal D.Lgs. n. 112/1998 e dalla L. R. n. 55/1982, sino alla legge quadro sui servizi alla persona, L. n. 328/2000.
Sotto il profilo della progettazione e della gestione dei servizi, poi, solo specifiche, particolari esigenze, legate alla specificità dei servizi o al bacino ottimale di utenza, possono giustificare la sottrazione di certi servizi al Comune, ente al quale sono affidate le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all’erogazione dei servizi sociali a livello locale.
A partire da questi presupposti, l'Amministrazione Provinciale propone alle Amministrazioni Comunali uno specifico protocollo d'intesa, caratterizzato da:
- interventi non solo verso i minori riconosciuti dalla sola madre (per il necessario rispetto dell'art. 131 della l.r. 11/2001), ma anche nei confronti dei minori riconosciuti da un solo genitore, tenuto conto dell'evoluzione che nel tempo ha avuto il concetto di famiglia
- centralità della presa in carico effettuata dal Servizio sociale professionale del Comune di residenza del minore.
Per avere un quadro completo e costantemente aggiornato sulla condizione dei minori del Veneto e sui loro bisogni, è disponibile l'Osservatorio Regionale nuove generazioni e famiglia.
Referenti:
Dott.ssa Maria Cristina Tonini, tel. 041 5442727
Lucio Mantovan, tel. 041 5442727

Modulo per la rendicontazione interventi a favore di minori riconosciuti da un solo genitore